Art. 2.
(Limiti ai ricavi complessivi del settore televisivo).

      1. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «commi 7, 8, 9,» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «9-bis,».
      2. Al comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle

 

Pag. 5

comunicazioni e i limiti di cui al comma 9-bis».
      3. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «9-bis. I soggetti destinatari di autorizzazioni o di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico non possono, né direttamente né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnica analogica e digitale, via satellite e via cavo, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità, da proventi da convenzioni e da ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento».